STATUTO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “LE RESEAU”

TITOLO I – COSTITUZIONE – FINALITÀ – PATRIMONIO – SOCI

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede

È costituita l’Associazione “LE RESEAU, Ente del Terzo Settore” (in sigla semplicemente LE RESEAU ETS) con sede legale a Roma. Può essere modificata la sede legale e possono essere istituite sedi secondarie in altre località in Italia e all’estero su deliberazione dell’Assemblea Consiglio Direttivo.

L’Associazione è un Ente del Terzo Settore, si ispira e applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del codice civile, ma fino all’entrata in vigore delle disposizioni sul regime fiscale degli Enti del Terzo Settore, dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della commissione europea in materia di disposizioni fiscali degli enti del Terzo settore e comunque non prima del periodo d’imposta successivo all’operatività del Registro Unico Nazionale degli Enti del terzo Settore, ai sensi dell’articolo 102, secondo comma, lettera a) e dell’articolo 104, secondo comma, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (codice del terzo settore), all’Associazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 relative alla normativa ONLUS.

Con efficacia dalla decorrenza del termine di cui all’art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e a seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’Associazione aggiungerà alla propria denominazione l’acronimo ETS, eliminando la qualifica ONLUS, e solo da quel momento assumerà la denominazione di “LE RESEAU ETS”.

Ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni LE RESEAU utilizzerà la locuzione Ente del Terzo Settore o l’acronimo ETS nella denominazione dell’associazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico, dopo l’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni LE RESEAU utilizzerà la locuzione Ente del Terzo Settore o l’acronimo ETS nella denominazione dell’Associazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico, dopo l’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Art. 2 – Principi e Finalità

Principi

L’Associazione non ha finalità di lucro ed agisce in piena autonomia ed indipendenza.

L’Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento e l’esercizio in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Fonda la propria ragion d’essere sui principi della convivenza, del dialogo interculturale, dei diritti fondamentali e della dignità di ogni essere umano senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali (art. 2-3 Costituzione), della solidarietà e della cooperazione internazionale per uno

sviluppo umano e sostenibile basato su veri partenariati, sulla promozione e il rispetto dei diritti personali, sociali, economici e politici, della democrazia, della giustizia sociale ed economica, dell’attenzione ai più deboli, della salvaguardia dell’ambiente, della pace e la nonviolenza.

Finalità

L’Associazione, promuovendo e rispettando questi principi:

  • agisce contro ogni forma di discriminazione razziale, sociale, culturale, religiosa, di genere e promuove occasioni di dialogo a livello nazionale, europeo e internazionale;
  • favorisce l’integrazione e la convivenza sociale delle diverse comunità immigrate in Italia, promuovendo luoghi di confronto, dialogo e proposta, interagendo con le realtà sociali, culturali, politiche e le pubbliche istituzioni;
  • sostiene le associazioni e comunità di immigrati e le nuove generazioni, nel rispetto delle loro diversità, anche per favorire lo sviluppo di partenariati transnazionali tra territori;
  • valorizza i legami e gli interessi culturali ed economici vissuti dalle comunità immigrate, al fine dell’inserimento, dell’integrazione e della partecipazione nei territori;
  • promuove forme di cooperazione per lo sviluppo umano e sostenibile, in particolare con i paesi di origine, in collaborazione, ogniqualvolta possibile, con le organizzazioni delle società civile, le istituzioni e le realtà pubbliche e private, profit e non profit.
  • mobilita la società sui valori della solidarietà, della fratellanza tra i popoli, della convivenza, promuovendo conoscenza, interazione, cultura e sviluppo reciproco.

Art. 3 – Attività

LE RESEAU persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento e l’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, di seguito elencate, con specifico riferimento alla svolge attività di interesse generale con particolare riferimento all’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017:

lettera n) cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;
lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale;
lettera i) organizzazione e gestione di attività culturale, artistiche, ricreative, editoriali di interesse sociale;
lettera r) accoglienza umanitaria, protezione ed integrazione sociale dei migranti, con particolare attenzione alla conoscenza, al dialogo e alla comprensione;
lettera v) promozione della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza;
lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.
Le attività per il perseguimento dei fini istituzionali possono essere principalmente:

  • identificare, elaborare, attuare o sostenere progetti di cooperazione allo sviluppo eco-sostenibile e di solidarietà internazionale volti a favorire, in effettivo e rispettoso partenariato, lo sviluppo economico, la promozione sociale e culturale delle comunità partner, il sostegno al dialogo e alla pacificazione, il rafforzamento delle istituzioni democratiche e della good governance, anche in collaborazione con enti privati e pubblici, nazionali, comunitari od internazionali;
  • selezionare, formare e impiegare il personale necessario per la realizzazione di tali progetti;
  • promuovere e attuare iniziative di educazione allo sviluppo ed alla cittadinanza globale;
  • avviare collaborazioni con organizzazioni della società civile, organizzazioni sociali, istituzioni pubbliche italiane, europee e internazionali, media, soggetti attenti alle problematiche delle disuguaglianze nel mondo e della cooperazione internazionale per fronteggiarle;
  • interagire e collaborare con enti educativi, università o altre istituzioni culturali al fine del loro coinvolgimento nei programmi;
  • formare e aggiornare comunità immigrate, associazioni territoriali, operatori sociali e culturali e collaborare con le realtà dei territori per favorire la conoscenza, il dialogo e l’integrazione, anche costituendo strutture socio-educative e di qualificazione professionale o fornendo assistenza tecnica e
  • organizzativa a simili strutture;
  • organizzare attività di carattere ricreativo, artistico, culturale con finalità di interazione e aggregazione tra italiani e stranieri e tra comunità immigrate, anche mobilitando un volontariato attivo;
  • sviluppare iniziative utili al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare sui loro diritti e doveri, la salvaguardia e tutela dei diritti delle donne e dei minori, le opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria, lo sviluppo professionale o le possibilità di un positivo reinserimento nel paese di origine;
  • promuovere, partecipare, patrocinare o contribuire alla realizzazione di congressi, convegni, conferenze, tavole rotonde, seminari, video e teleconferenze, mostre anche d’arte, istituire biblioteche, proiettare documentari, reports e film ed organizzare ogni altro evento di interesse sociale e culturale connesso alle finalità statutarie;
  • curare l’elaborazione, la pubblicazione e la diffusione di materiali (articoli, studi, saggi, ricerche, atti, materiale informativo e divulgativo), anche congiuntamente a terzi ovvero in favore di soggetti terzi che operino nei settori e con le medesime finalità dell’Associazione;
  • istituire ovvero conferire in occasioni specifiche borse di studio e premi in relazione alle attività statutarie;
  • promuovere attività diverse da quelle sopra indicate purché secondarie e strumentali secondo i criteri e nei limiti consentiti dalla legge e definiti con decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. 117/2017. Al Consiglio Direttivo compete deliberare la loro individuazione. ogni altra attività coerente con i fini statutari e deliberata dal Consiglio Direttivo, comprese iniziative diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e ad esse strumentali, comprese quelle a carattere commerciale, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge.

LAssociazione può stabilire e mantenere rapporti e stipulare convenzioni con:

  • organizzazioni con analoghe finalità, anche di altri paesi;
  • istituzioni pubbliche e private od organizzazioni di diritto pubblico e privato, nazionali, europee e internazionali;
  • qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che intenda condividerne le finalità o che risulti utile al loro perseguimento degli obiettivi.

L’Associazione può realizzare attività sia su iniziativa propria che su richiesta dei soggetti sopra citati e partecipare a programmi e bandi in coerenza con le finalità statutarie.

LAssociazione può istituire, nei paesi di intervento, realtà associative nazionali, anche giuridicamente autonome, con la denominazione “LE RESEAU” o comunque ad essa istituzionalmente vincolate. Esse dovranno condividere i valori, lo spirito solidaristico, le finalità e le attività di LE RESEAU e partecipare, nei modi e nelle forme che saranno consensualmente definiti, alla loro diffusione e realizzazione.

L’associazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

Art. 4 – Patrimonio e esercizio sociale

Il patrimonio è costituito da:

  • dal patrimonio iniziale dell’Associazione, risultante dall’atto costitutivo;
  • da ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • quote sociali;
  • donazioni, liberalità, lasciti disposti a favore dell’Associazione;
  • contributi e finanziamenti erogati all’Associazione per la realizzazione delle attività;
  • proventi derivanti da attività di interesse generale o diverse di cui all’articolo 3 svolte, direttamente o indirettamente, in conformità alla normativa vigente a scopo di autofinanziamento nonché proventi delle attività diverse, purché secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge;
  • interessi e plusvalori sui capitali prima del loro impiego;
  • proventi derivanti da sottoscrizioni e/o attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa strutturata, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.;
  • ogni altra elargizione o provento consentiti dalla legge e compatibili con le finalità statutarie. L’Associazione può essere titolare degli immobili destinati alla sede ed all’operatività, nonché di quanto necessario per l’espletamento della propria attività.

Lesercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e/o avanzi di gestione, fondi e nonché fondi di riserva o capitale, comunque denominati ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È fatto, invece, obbligo di impiegare gli utili e/o gli avanzi di gestione, nonché i fondi di riserva o capitale, per la realizzazione delle proprie attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 – Libri Sociali e bilanci

Libri obbligatori

Fanno parte dei libri sociali obbligatori:

  • ii) il libro dei soci;
  • ii) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  • iii) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui ai punti i) e ii) sono tenuti a cura del Presidente. I libri di cui al punto iii) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta motivata scritta, indicando quali documenti si richiede di esaminare, inoltrata al Presidente, che favorisce l’esercizio di tale diritto entro un massimo di trenta giorni presso la sede.

Bilanci preventivo e consuntivo

La previsione di bilancio è approvata dal Consiglio Direttivo entro il mese di gennaio dell’esercizio di riferimento.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, da sottoporre, insieme alla relazione dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale ove richiesto, all’Assemblea dei Soci entro il 30 giugno di ogni anno per la definitiva approvazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, eventualmente svolte, nei documenti del bilancio di esercizio.

Nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e successive

modifiche e integrazioni, è predisposto il Bilancio Sociale, che può essere abbinato alla relazione di missione o essere presentato come documento specifico per l’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

I precedenti documenti consuntivi sono pubblicati nel sito internet dell’Associazione.

I bilanci sono redatti dal Vicepresidente-Tesoriere sotto la supervisione del Presidente.

L’eventuale avanzo di gestione di esercizio è reinvestito per le attività istituzionali statutariamente previste, anche costituendo fondi di riserva per tali attività dietro approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Soci e Sostenitori

I soci di LE RESEAU condividono lo spirito e le finalità dell’associazione e non svolgono attività contrastanti o incompatibili con i suoi fini.

L’ammissione avviene secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolte. e quindi senza alcuna discriminazione basata su sesso, età, lingua, nazionalità, religione, opinione politica, condizione personale e sociale ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ciascun aspirante socio è presentato da almeno due soci che ne garantiscano la probità morale e la rettitudine in merito ai principi di lealtà, indipendenza, trasparenza e al rispetto delle leggi.

Condizioni di ammissione dei soci

Possono essere soci dell’Associazione.

  • le persone fisiche che sono, riconosciute per il loro valore umano, le loro qualità morali, la loro capacità professionale. Essi, accettando il presente statuto e il regolamento dell’Associazione e condividendo i valori di LE RESEAU, si impegnano a contribuire fattivamente e direttamente al conseguimento dei suoi obiettivi ed alla realizzazione delle sue attività;
  • ETS gli enti, associazioni, fondazioni, comitati, organizzazioni sociali che, condividendo i valori di LE RESEAU ed accettandone lo statuto, si impegnano a contribuire alla sua crescita, visibilità e qualità, al perseguimento degli obiettivi statutari, al sostegno ed alla realizzazione delle attività.

L’ammissione dei soci avviene senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La richiesta di ammissione, presentata su istanza dell’interessato al Presidente, viene deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli Associati.

L’eventuale rigetto del Consiglio Direttivo nei confronti dell’aspirante socio deve essere motivato con delibera, entro novanta giorni, e comunicato all’interessato, comportando la restituzione della quota eventualmente versata. In tal caso chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, fare ricorso al Collegio dei Probiviri, il cui pronunciamento è inappellabile. Le decisioni del Consiglio Direttivo e il pronunciamento dei Probiviri sono comunicati per iscritto all’interessato.

L’ammissione è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, a seguito della domanda dell’interessato, entro 120 giorni dalla sua presentazione. Il Presidente, valutata la domanda, può rifiutarla comunicandone le motivazioni al Consiglio Direttivo. Le decisioni del Consiglio Direttivo o del Presidente sono comunicate per iscritto all’interessato ed è inappellabile.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua la cui entità è stabilita dal Consiglio Direttivo, anche in modo diversificato, e devono attenersi alla disciplina associativa e all’osservanza delle direttive, deliberazioni e decisioni degli organi istituzionali. Le quote sociali devono essere pagate entro il

30 aprile di ogni anno. Sono dovute per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessi di far parte dell’Associazione per qualunque causa, è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l’anno solare in

corso.

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. I diritti e i doveri dei soci sono:

  • partecipare all’Assemblea con diritto di voto,
  • essere eletti alle cariche associative;
  • esaminare i libri dell’Associazione; sociali e i documenti relativi all’Amministrazione di cui al D.Lgs 117/2017, secondo le modalità di cui al precedente articolo 5;
  • contribuire, secondo le proprie possibilità e competenze, al perseguimento dei fini e obiettivi dell’Associazione;
  • versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
  • rispettare le competenze statutarie e le decisioni prese dagli organi associativi, pur nel carattere libero e volontario dell’adesione all’Associazione.
  • Il diritto di voto in assemblea è attribuito ai soci iscritti da almeno quattro mesi nel libro soci. Per la candidatura dei soci a cariche elettive sono necessari almeno un anno di iscrizione all’Associazione ed essere in regola con i versamenti delle quote associative.

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

  • recesso comunicato per iscritto al Presidente;
  • esclusione deliberata dall’Assemblea; Consiglio Direttivo, per prolungata morosità, manifesto disinteresse o gravi azioni contrarie ai principi ed alle finalità dell’Associazione ed alle norme del presente statuto;
  • perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  • decesso.

L’esclusione verrà deliberata dall’Assemblea dei soci, per gravi motivi, ivi compresi comportamenti dell’Associato di prolungata morosità, manifesto disinteresse o gravi azioni contrarie alle finalità dell’associazione ed alle norme del presente statuto, perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata all’associato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della delibera. Avverso il provvedimento di esclusione l’Associato interessato può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. L’esclusione è comunicata per iscritto all’interessato.

Sostenitori o Benemeriti dell’Associazione

Sono Sostenitori dell’Associazione le persone fisiche o giuridiche che, condividendone le finalità, si impegnano a qualsiasi titolo e nelle forme a loro più confacenti a far conoscere e a sostenere l’Associazione e le sue iniziative e attività contribuendo gratuitamente alla crescita, visibilità, qualità e al conseguimento dei suoi obiettivi.

Sono Benemeriti coloro che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore di LE RESEAU e delle sue finalità. In casi particolari, il Consiglio Direttivo può deliberare che la qualifica di Benemerito possa essere attribuita al coniuge o ai discendenti di primo grado, in caso di decesso.

La qualifica di Sostenitore o Benemerito è deliberata e revocata dal Consiglio Direttivo.

I Sostenitori e Benemeriti che non siano soci dell’Associazione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e, su richiesta del Consiglio Direttivo, alle riunioni del medesimo.

TITOLO II – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 7 – Organi

Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Vicepresidente-Tesoriere
  • L’Organo di Controllo.
  • il Collegio dei Probiviri

Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte normalmente con il metodo della ricerca del consenso. Qualora non sia possibile, il ricorso al voto avviene in forma palese e le decisioni sono assunte a maggioranza semplice, salvo nei casi in cui è prevista dal presente statuto una diversa maggioranza. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Ogni carica sociale nell’Associazione è assunta in spirito di servizio e richiede quindi la massima serietà, continuità, dedizione, attenzione e disciplina da parte di chi l’assume.

Articolo 8 – Assemblea dei Soci

Composizione e convocazione dell’Assemblea dei Soci

Tutti i soci regolarmente iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati partecipano all’assemblea. Ciascun Socio ha un voto; il diritto di voto spetta ai soci in regola con il pagamento delle quote.

L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante. Fermo quanto previsto all’art. 6.2.2 del presente statuto, partecipano con diritto di voto in assemblea i soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote. È convocata dal Presidente con un preavviso scritto di almeno quindici giorni, in qualsiasi forma, anche telematica, contenente l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno nonché del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

È convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno, per l’approvazione della relazione delle attività e del bilancio e quando richiesto in forma scritta da un terzo dei suoi componenti. In questo caso il Presidente deve convocarla entro trenta giorni dalla richiesta. È presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente o altra persona da uno di loro delegata.

L’Assemblea ordinaria può svolgersi anche con i componenti dislocati in più luoghi, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e sia consentito a chi presiede di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti. Simile riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.

L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria nei casi previsti dallo statuto o su richiesta scritta della maggioranza dei soci o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità. In questi casi il Presidente deve convocarla entro trenta giorni dalla richiesta.

L’Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza e audio conferenza, a condizione che

  • siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  • siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Si può derogare alle condizioni sopra richieste, nel caso in cui la normativa o l’interpretazione giurisprudenziale consentano la deroga alle condizioni stesse

Compiti dell’Assemblea dei Soci

Spetta all’Assemblea convocata in seduta ordinaria

  • deliberare sull’indirizzo generale della vita e delle iniziative per il conseguimento degli scopi dell’associazione e sulle linee strategiche e il programma annuale di attività;
  • approvare il bilancio annuale e la relativa relazione d’esercizio, e qualora previsto, il bilancio sociale;
  • procedere alla nomina e alla revoca del Presidente e del Vicepresidente-Tesoriere;
  • procedere alla nomina e alla revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
  • procedere alla nomina e alla revoca dei membri dell’Organo di Controllo;
  • procedere alla nomina e alla revoca dei membri del Collegio dei Probiviri;
  • approvare il regolamento dell’associazione su proposta dal Consiglio Direttivo;
  • deliberare sulle azioni di responsabilità contro gli amministratori ed il Presidente e Vicepresidente e contro i componenti degli altri organi sociali, promuovendo azioni di responsabilità nei loro confronti;
  • nominare e revocare, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione, riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  • deliberare sull’esclusione dei soci;

Spetta all’Assemblea convocata in seduta straordinaria:

  • deliberare eventuali modifiche statutarie;
  • deliberare lo scioglimento dell’associazione e nominare i liquidatori;
  • deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;.
  • deliberare sugli argomenti che, per legge o per statuto, non siano di competenza dell’Assemblea ordinaria.

Costituzione, deliberazioni e verbali dell’Assemblea

In seduta ordinaria, l’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e in seconda convocazione con la partecipazione di almeno un quarto dei soci. Nei due casi le delibere sono approvate a maggioranza semplice.

In seduta straordinaria, l’Assemblea è valida con la partecipazione di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti nel caso di modifica dello statuto. Mentre per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, di cui al successivo articolo 18, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Ogni socio ha diritto a un solo voto e può essere rappresentato da un altro socio. Ogni socio può ricevere una sola delega.

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano. È ammesso il voto con collegamento internet o per corrispondenza secondo le modalità descritte nel regolamento. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario della seduta e, dopo la loro approvazione, sono trascritti a firma del Presidente e del Segretario nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle

assemblee, a disposizione dei soci.

 Le deliberazioni prese in conformità allo statuto impegnano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto, fatta salva la facoltà di recesso. Le deliberazioni contrarie alla legge ad allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’associazione, di qualunque socio o del pubblico ministero in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti e ai sensi dell’articolo 23 C.C.

Articolo 9 – Consiglio Direttivo

Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri fissato dall’Assemblea, prima della loro elezione, su proposta del Presidente, che non sia complessivamente inferiore a cinque e superiore a sette.

I consiglieri sono eletti dall’Assemblea, a maggioranza, tra i soci che siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, garantendo l’equilibrio di genere.

Sono Consiglieri di diritto il Presidente e il Vicepresidente.

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo assicura continuità nel processo decisionale e coerenza agli indirizzi politici stabiliti dall’Assemblea attuandone le direttive e adottando i provvedimenti necessari ed opportuni per il raggiungimento dei fini dell’Associazione.

In particolare:

  • approva il programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione predisposto dal Presidente;
  • approva il bilancio preventivo della struttura;
  • esamina le situazioni contabili durante l’anno;
  • esamina il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale e li esprime il proprio parere sui bilanci sia d’esercizio che sociale per la loro presentazione all’approvazione dell’Assemblea;
  • delibera sull’ammissione e l’esclusione dei soci, ai sensi del precedente articolo 6;
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • delibera l’apertura di sedi sia a livello regionale in Italia che all’estero;
  • delibera su tutto quanto concerne la vita e l’attività dell’Associazione che non sia demandato ad altri organi dal presente statuto;
  • individua puntualmente le attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge;
  • delibera in merito alle tipologie di spesa e alle attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso spese riconosciuto a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi di legge.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare ad esperti, gruppi di lavoro e/o commissioni, anche esterne, lo studio di problematiche specifiche.

Durata del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un Consigliere, il Presidente provvede a sostituirlo con il socio primo non eletto nella graduatoria per il Consiglio direttivo o, in assenza, con il socio a suo avviso più meritevole, il cui mandato durerà fino allo scadere del Consiglio Direttivo. Allo scadere del quadriennio il Consiglio direttivo rimane comunque in carica fino all’elezione dei nuovi Consiglieri. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dal Consiglio stesso.

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l’anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri.

Salvo casi di urgenza comprovata, le riunioni sono convocate, in unica convocazione, con un preavviso scritto di almeno quindici giorni; sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti, presenti fisicamente, in collegamento telematico e per delega. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

La convocazione può inoltre avvenire secondo ulteriori modalità che il Consiglio Direttivo riterrà adeguate, ivi comprese forme e mezzi elettronici.

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può avvalersi del supporto di altri soggetti, anche non soci, distintisi per la loro professionalità, esperienza e affermazione dei principi umanitari, da coinvolgere in modo permanente per l’intera durata del Consiglio stesso o di volta in volta con il ruolo di esperti e la funzione di fornire pareri e suggerimenti, senza diritto di voto. Gli esperti permanenti non possono essere più di due.

Delibere del Consiglio Direttivo

Le delibere sono adottate normalmente per decisione unanime. In caso di votazione, esse sono assunte a maggioranza dei partecipanti secondo le modalità indicate nel regolamento. In caso di parità di voti è determinante quello di chi presiede. I verbali delle riunioni sono trascritti, dopo la loro approvazione, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, a firma del Presidente e del Segretario.

Articolo 10 – Presidente

Compiti e durata del mandato

Il Presidente esprime l’unità dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per non più di tre mandati consecutivi, salvo decisione assembleare a maggioranza dei due terzi, per seri motivi di opportunità e per un solo ulteriore mandato.

Il Presidente:

  • ha la rappresentanza legale dell’Associazione e cura i rapporti con le istituzioni, gli enti, le organizzazioni pubbliche e private nazionali e internazionali;
  • dirige l’Associazione e ne coordina le attività e gli uffici operativi, garantendone il corretto funzionamento e provvedendo a quanto dal presente statuto non sia demandato alle competenze di altri organi;
  • esercita la funzione di indirizzo e di sorveglianza, in coerenza con i fini statutari e secondo quanto stabilito dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, dando puntualmente esecuzione alle rispettive delibere;
  • ha la firma sociale per tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione delegata;
  • convoca e presiede l’Assemblea;
  • convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  • presenta all’Assemblea, per la loro approvazione, i bilanci di esercizio e sociale e la relazione annuale;
  • può delegare al Vicepresidente di cui all’art. 11 compiti specifici relativi al precedente punto a) e attività o settori di attività, informandone il Consiglio Direttivo;
  • assicura all’Associazione le prestazioni necessarie da parte di personale dipendente, collaboratori e volontari e ne dirige l’attività.
  • a supporto della propria attività e nel limite dei compiti e delle funzioni che intende delegare, può nominare un Direttore Generale e uno o più Direttori settoriali, definendone competenze, autonomia e responsabilità. Tali nomine, al pari della revoca dell’incarico, devono essere comunicate e motivate al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva alla nomina.

Poteri

Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti. In caso di urgenza decide anche su materie di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha tutti i poteri della normale gestione ordinaria. Il Consiglio Direttivo può attribuirgli, con specifica delibera, poteri di straordinaria amministrazione.

Le azioni di responsabilità contro il Presidente sono deliberate dall’Assemblea e sono esercitate dal nuovo Presidente o dai liquidatori.

Articolo 11 – Il Vicepresidente-Tesoriere

Il Vicepresidente-Tesoriere è eletto dall’Assemblea dei soci; rimane in carica quattro anni e può essere riconfermato per non più di tre mandati consecutivi.

Sostituisce il Presidente, in caso di impedimento, nelle competenze di cui al precedente articolo 10.

Il Vicepresidente-Tesoriere

  • è responsabile dei fondi dell’associazione e della loro corretta gestione;
  • ha potere di firma sul conto corrente dell’associazione
  • cura la riscossione delle quote sociali;
  • è responsabile della gestione amministrativa, delle scritture e dei libri contabili;
  • predispone i bilanci annuali, sia d’esercizio che sociale, e la relazione annuale.

Le scritture contabili sono tenute e conservate in formato elettronico. I giustificativi di spesa sono conservati secondo le modalità e il periodo richiesti dalle norme e disposizioni vigenti.

Articolo 12 – L’Organo di Controllo

La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. L’Organo di Controllo è composto da un membro effettivo e uno supplente, nominati dall’Assemblea. L’Assemblea può valutare l’opportunità di una composizione più ampia, nominando fino a tre membri effettivi e due supplenti. In tal caso l’Organo elegge tra i suoi componenti un presidente, il quale provvede alla sua convocazione. Tutti i componenti sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 c.c. e i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ai componenti si applica l’articolo 2399 del codice civile. Tutti i componenti sono scelti tra persone iscritte ad albi professionali, delle quali almeno un membro dovrà essere iscritto all’Albo dei Revisori Legali.

L’Organo di Controllo vigila sulla gestione finanziaria dell’Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo ed effettua verifiche di cassa.

L’Organo di Controllo, inoltre, ha il compito di:

  • vigilare sulla conformità alla legge ed allo statuto dell’attività dell’Associazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • presentare all’Assemblea dei Soci, al termine di ogni esercizio, una relazione sull’andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
  • trasmettere al Consiglio Direttivo raccomandazioni e indicazioni ritenute opportune per la correttezza e trasparenza dell’operato dell’Associazione e per la coerenza delle attività con i fini statutari;
  • richiedere, qualora lo ritenga necessario, la convocazione del Consiglio Direttivo;
  • monitorare l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche e integrazioni in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;
  • attestare che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.Lgs. n.117/2017;
  • esercitare la revisione legale quando non si renda obbligatoria la nomina del Revisore legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017;
  • provvedere a quant’altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

L’Organo di Controllo resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per un massimo di tre mandati consecutivi. Ciascun componente può essere revocato dall’Assemblea dei Soci solo per giusta causa. Il componente che per qualunque causa decade dall’incarico è sostituito dall’Assemblea e il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell’Organo.

I componenti dell’Organo di Controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea dei Soci. Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio Direttivo relativamente alla presentazione e all’esame dei bilanci o ad argomenti di particolare rilevanza economico-finanziaria, ma possono comunque essere invitati anche in occasione delle altre sedute.

Articolo 13 – Revisione Legale

Qualora l’organo di Controllo non eserciti il controllo contabile e ove ricorrano i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

La revisione legale è svolta, nei casi previsti dal D. Lgs. n. 117/2017, da un Revisore Legale dei conti o da una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. L’incarico è conferito dall’Assemblea che ne stabilisce altresì il compenso e la durata. La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge, da un Revisore Legale dei conti o da una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. L’incarico è conferito dall’Assemblea.

Articolo 14 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri di cui è composto da tre membri nominati dall’Assemblea, i quali designano tra loro il presidente del Collegio. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno degli organi dell’associazione. Per l’esercizio delle loro funzioni i Probiviri non hanno diritto ad alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico.

Al Collegio dei Probiviri è affidato il compito di adoperarsi per la composizione e la risoluzione di qualsiasi controversia sorta tra gli organi dell’associazione e nell’ambito di rapporti tra l’associazione e la struttura operativa, nonché le competenze previste all’articolo 6.2.3.

Nell’esercizio delle sue attribuzioni, il Collegio dei Probiviri giudica irritualmente e con libertà di forma, nel rispetto delle regole del contraddittorio e dei principi della imparzialità, della parità di trattamento e della buona fede. Esso adotta le proprie determinazioni a maggioranza, motivandole e verbalizzandole nel libro previsto all’articolo 5.1.

Il Collegio dei Probiviri stabilisce le regole alle quali dovrà attenersi nell’esercizio delle sue funzioni e può avvalersi dell’assistenza e collaborazione del Direttore Generale di cui all’articolo 14, impartendo allo stesso le opportune istruzioni.

Articolo 15 – Il Comitato Scientifico

A supporto dell’Associazione può essere costituito il Comitato Scientifico al fine di fornire supporto tecnico-scientifico in relazione alle finalità e attività di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo tra personalità di riconosciuto prestigio e indipendenza, distintesi per la competenza e la professionalità in ambiti culturali e di attività affini a quelli dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce il numero dei componenti, la durata, gli approfondimenti e i suggerimenti richiesti ai componenti il Comitato Scientifico, i quali non hanno responsabilità negli altri organi di cui all’articolo 7.

Il Comitato Scientifico nomina al suo interno uno o più coordinatori dei lavori, i quali mantengono i rapporti con il Presidente. È convocato dal Presidente almeno una volta all’anno. I membri del Comitato Scientifico operano a titolo gratuito.

Articolo 16 – Comitati territoriali “LE RESEAU”

Possono essere costituiti gruppi di appoggio territoriali denominati “Comitato LE RESEAU” che, condividendo lo statuto e le finalità dell’Associazione, si impegnano a sostenerne le attività, mobilitando e responsabilizzando il proprio ambiente.

I Comitati territoriali:

  • sono costituiti su segnalazione e con garanzia di almeno uno dei soci o di un Direttore delegato dal Presidente ai sensi del precedente articolo 10;
  • sono riconosciuti con delibera del tali dal Consiglio Direttivo su proposta motivata del Presidente;
  • si impegnano a diffondere nella propria realtà secondo i principi e i valori espressi nell’articolo 2 del presente statuto e a contribuire alle finalità ed all’azione di LE RESEAU;
  • si obbligano a stabilire annualmente con l’Associazione le attività da sostenere e a devolverle le  somme raccolte e destinate a tale scopo, presentando al Presidente relazioni semestrali sulle attività svolte;
  • possono essere soci dell’Associazione e partecipano all’Assemblea con un solo voto.

L’Associazione, al fine di concedere e confermare il riconoscimento del Comitato, può procedere ad ispezioni di verifica. Il rapporto tra i Comitati territoriali e l’Associazione è regolato da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17 – Gratuità delle cariche

Gli incarichi, le funzioni e ogni altro ruolo previsto dal presente statuto, sono svolti con spirito di solidarietà e come apporto volontario e, come tali, gratuiti, salvo la copertura di spese ammesse ed effettivamente sostenute.

L’Associazione può peraltro retribuire coloro che, anche se soci, sono chiamati a svolgere attività dipendenti, anche con ruoli dirigenziali e di rappresentanza, o che richiedono rilevante e continua impegno presenza o incarichi di valutazione e controllo, fermo il rispetto delle disposizioni dettate dalla legge in tema di distribuzione indiretta di utili ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO III – NORME FINALI

Articolo 18 – Durata di “LE RESEAU”

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento può essere deliberato dall’Assemblea con le modalità appositamente previste per tale ipotesi dall’articolo 8 del presente statuto. La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

Articolo 19 – Scioglimento e devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti dai liquidatori, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente o altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe secondo le disposizioni dell’organo associativo competente o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale indicati dal Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Articolo 20 – Rinvio

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni nonché da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e ai settori di attività.

Articolo 21 – Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Le norme incompatibili con il D.Lgs. n. 460/1997 sono differite alla data di abrogazione della disciplina Onlus di cui allo stesso  D.Lgs. Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed alla denominazione Ente del Terzo Settore è sospeso fino all’operatività del Registro.

Norme transitorie

L’entrata in vigore delle norme incompatibili con le disposizioni per le Onlus dettate ai sensi degli artt.   10 e seg. del D. Lgs. 460/1997 è differita alla data di  abrogazione  della  disciplina  Onlus  secondo quanto disposto dall’art. 104 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e quindi fino a tale momento si applicheranno alla ONLUS anche le seguenti clausole:

  • è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’ente a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  • è fatto obbligo impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essere direttamente connesse;
  • in caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge di tempo.

In particolare, fino alla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, secondo comma, del D.Lgs.117/2017, ai sensi dell’articolo 102, secondo comma, lettera a) dello stesso D.Lgs.. 117/2017

(Codice del terzo settore), all’Associazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 460/1997.

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed alla denominazione Ente del Terzo Settore è sospeso fino all’operatività del RUNTS.

L’assemblea conferisce al Consiglio Direttivo il mandato ad apportare ulteriori eventuali modifiche allo statuto che si renderanno necessarie ai fini dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.